PRESTAZIONI SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI D.Lgs. 81/2008 e s.m.e.i..
La sicurezza è un requisito imprescindibile per il buon funzionamento di un “luogo di lavoro”, ed occorre pianificarla adeguatamente e garantirla senza deroghe.
Il cantiere edile è un particolare “luogo di lavoro” perché in continua trasformazione dove la presenza simultanea di diverse imprese e lavoratori autonomi è altamente probabile.
Numerose sono le normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che, nel tempo, si sono succedute e che, oggi, sono state in parte riunite ed armonizzate, in parte abrogate nel Testo Unico della Sicurezza attraverso il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in seguito coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Il campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 è molto vasto e abbraccia qualsiasi tipologia di impresa e tutti i lavoratori autonomi (inclusi quelli aventi contratti a progetto) e ogni tipologia di rischio.
Nel nostro studio ci occupiamo di cantieri temporanei mobili (art.li 88, 89) e in compresenza di più imprese, anche con lavorazioni non contemporanee, (art.90), che determina il sorgere dell’obbligo da parte del committente e/o responsabile dei lavori di designare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
ll Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione redige un documento chiamato PSC (Piano della Sicurezza e di Coordinamento) nel quale descrive tutte le fasi operative che verranno svolte nel cantiere, individuando tutte le eventuali fasi critiche del processo costruttivo per prevenire e ridurre i rischi dei lavoratori (art.91).
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ha il compito,(art. 92), durante la realizzazione dell’opera di:
- Verificare che siano rispettate le condizioni di sicurezza definite in fase di progettazione;
- Verificare l’idoneità del Piano Operativo della Sicurezza (POS) da considerarsi come piano complementare di dettaglio del PSC;
- Organizzare con i datori di lavoro, compreso i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento;
- Verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- Segnalare al committente e al responsabile dei lavori, in forma scritta, le inosservanze delle imprese esecutrici;
- Sospendere i lavori in caso di pericolo grave imminente.
Il Coordinatore per la sicurezza deve essere un tecnico iscritto all’Ordine professionale, ed aver effettuato un corso ed i relativi aggiornamenti che lo abilitino all’esercizio di Coordinatore della Sicurezza.